PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DEFINIZIONI

Art. 1.

      1. Ai fini della presente legge si intende:

          a) per «metalli preziosi»: l'argento, l'oro, il palladio, il platino e le loro leghe;

          b) per «lega»: una soluzione solida di metallo prezioso e di uno o vari altri metalli;

          c) per «materie prime»: i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme:

              1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i granuli e in genere ogni prodotto ricavato da fusione;

              2) le polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica o meccanica;

              3) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature «ad argento» destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi;

          d) per «semilavorati»:

              1) i laminati e i trafilati, in lamine, barre, fili e in genere ogni prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione;

              2) i prodotti di qualsiasi forma e dimensione, costituiti dai prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio;

 

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          e) per «marchio di identificazione»: il marchio, costituito da un'impronta, che identifica il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale delle materie prime, dei semilavorati o degli oggetti in metallo prezioso. Il marchio di identificazione è individuato quale:

              1) «marchio di artefice», se concesso ad una impresa che esercita, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di oggetti in metallo prezioso;

              2) «marchio di responsabilità» se concesso ad una impresa che esercita l'attività di:

                  2.1) produzione, importazione o commercializzazione di metalli preziosi allo stato di materie prime;

                  2.2) importazione di semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi;

                  2.3) commercio di prodotti finiti di fabbricazione altrui dei quali intende garantire direttamente la rispondenza del titolo;

          f) per «titolo»: il tenore del metallo prezioso fine espresso in millesimi in rapporto alla massa totale della lega;

          g) per «tolleranza sui titoli»: le tolleranze sui titoli legali degli oggetti, previste dall'articolo 4, comma 6;

          h) per «campioni di analisi»: le parti in metallo prelevato dalla materia prima o dall'oggetto per eseguire il saggio tendente ad accertare l'esattezza del titolo. Tali campioni possono essere costituiti da interi oggetti, quando particolari caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo richiedono;

          i) per «laboratori di analisi»: i laboratori che effettuano le analisi previste dal regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 38, di seguito denominato «regolamento», sui metalli preziosi, il saggio degli stessi metalli e che rilasciano le relative certificazioni del titolo, di cui all'articolo 32;

 

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          l) per «saggio facoltativo»: l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita dai laboratori di saggio di cui all'articolo 29;

          m) per «certificazione aggiuntiva»: la facoltà riconosciuta al fabbricante o al suo mandatario, ai sensi dell'articolo 33, di garantire la conformità dei propri prodotti alle disposizioni della presente legge.

Capo II
TITOLI DEI METALLI PREZIOSI

Art. 2.

      1. Le materie prime e gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica devono portare impressi l'indicazione del titolo in millesimi e il marchio di identificazione.
      2. È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge.

Art. 3.

      1. Il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo devono essere impressi sulla parte principale dell'oggetto.
      2. Le tecniche di apposizione dei marchi di identificazione e del titolo sono previste dal regolamento.
      3. Tutte le tecniche di apposizione devono garantire l'individuazione univoca dell'impresa assegnataria del marchio.
      4. Dal regolamento sono altresì previste disposizioni particolari in merito alle tecniche di apposizione dei marchi di identificazione e del titolo e all'indicazione degli stessi nei semilavorati e negli oggetti che non consentono una diretta apposizione, negli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi e negli oggetti costituiti da più parti smontabili non vincolate da saldature.

 

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Art. 4.

      1. Il titolo del metallo prezioso contenuto nelle materie prime o negli oggetti deve essere espresso in millesimi.
      2. Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare l'indicazione del loro titolo reale.
      3. Gli oggetti in metallo prezioso devono essere prodotti ad uno dei seguenti titoli legali:

          a) per il platino, 950, 900 e 850 millesimi;

          b) per il palladio, 950 e 500 millesimi;

          c) per l'oro, 750, 585 e 375 millesimi;

          d) per l'argento, 925 e 800 millesimi.

      4. Gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi sono marchiati con il titolo legale inferiore.
      5. È ammesso qualsiasi titolo superiore al titolo più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al comma 3.
      6. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro, argento, platino e palladio, nonché sui titoli legali ad eccezione dei seguenti casi:

          a) negli oggetti di platino o di palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi;

          b) negli oggetti di platino o di palladio con saldature è ammessa una tolleranza di 10 millesimi.

      7. Le modalità per il riconoscimento delle caratteristiche costruttive dell'oggetto sono fissate dal regolamento, che indica anche i metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo, da applicare ai fini della presente legge, e la misura massima dell'errore ammissibile in sede delle analisi medesime.

Art. 5.

      1. Nei semilavorati e negli oggetti in metallo prezioso, la cifra indicante il titolo,

 

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espresso in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate nel regolamento.
      2. Per le materie prime, i semilavorati e gli oggetti di platino e di palladio l'impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli «Pt» e «Pd».

Art. 6.

      1. L'indicazione del titolo reale sulle materie prime si appone con l'impiego delle impronte di cui all'articolo 5 nei soli casi in cui il titolo predetto corrisponde esattamente ad uno dei titoli legali ammessi dalla presente legge.
      2. In tutti i casi diversi da quelli considerati nel comma 1, il titolo reale si appone con l'impiego di impronte non normalizzate, facendo precedere le cifre
indicanti i millesimi e i decimi di millesimo di metallo fine, dai simboli «Pt», «Pd», «Au» e «Ag», rispettivamente per il platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire dal simbolo «%o». È anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1.000 e con la eliminazione del simbolo «%o».

Art. 7.

      1. Le materie prime, i semilavorati e gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio sul territorio della Repubblica, sono esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e un marchio, comprensibile per il consumatore finale, che, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale.
      2. Le materie prime, i semilavorati e gli oggetti in metallo prezioso importati da

 

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Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica, devono essere a titolo legale, recare l'indicazione in millesimi, riportare l'indicazione del Paese di origine, secondo le modalità fissate dal regolamento, e il marchio di identificazione assegnato all'importatore.
      3. Le materie prime, i semilavorati e gli oggetti in metallo prezioso, quando recano già l'impronta del marchio di responsabilità previsto dalla normativa di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, nel quale tale marchio è obbligatorio e garantisce il titolo del metallo, che è depositato in Italia o nello Spazio economico europeo, possono non recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorché risulti che lo Stato estero di provenienza accorda analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e sempreché i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente legge.

Art. 8.

      1. È consentita la produzione di semilavorati e di soggetti con titoli diversi da quelli stabiliti dalla presente legge, sia ai fini dell'esportazione fuori dello Spazio economico europeo, sia di commercializzazione nei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, a condizione che tali titoli siano previsti dalla normativa del Paese di destinazione.

Capo III
ELENCO DEGLI ASSEGNATARI DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

Art. 9.

      1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio»,

 

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è tenuto un elenco degli assegnatari dei metalli preziosi al quale devono iscriversi:

          a) le imprese che esercitano, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di oggetti in metallo prezioso;

          b) le imprese che producono, importano o commercializzano materie prime di metalli preziosi;

          c) le imprese che importano semilavorati od oggetti in metallo prezioso.

      2. All'elenco, a richiesta, possono, altresì, iscriversi le aziende commerciali che intendono garantire direttamente, assumendosene la responsabilità, il titolo degli oggetti in metalli preziosi, prodotti da terzi, assegnatari del marchio di artefice.

Art. 10.

      1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 9, le aziende interessate presentano domanda alla camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale hanno la propria sede legale.
      2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata copia della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
      3. La licenza di cui al comma 2 del presente articolo non è richiesta per le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni.
      4. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 9, per le imprese esercenti le attività di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo, è subordinata al riscontro, da parte della camera di commercio competente, del possesso, da parte dell'impresa, delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per il regolare svolgimento dell'attività di produzione.
      5. L'elenco di cui all'articolo 9 è aggiornato a cura della competente camera

 

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di commercio e può essere consultato su tutto il territorio nazionale dalla pubblica amministrazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale elenco è pubblico.

Capo IV
MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

Art. 11.

      1. La camera di commercio, non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 10, comma 1, assegna all'impresa richiedente il numero caratteristico del marchio di identificazione e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Con il regolamento sono definiti criteri e modalità di stampa delle matrici, tali da garantire sicurezza e uniformità su tutto il territorio nazionale.

Art. 12.

      1. Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento.
      2. Nell'impronta del marchio sono contenuti il numero atto ad identificare l'impresa assegnataria e la sigla della provincia dove questa ha la propria sede legale.
      3. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione è assegnato dalla camera di commercio competente.
      4. Il contorno geometrico del marchio di identificazione e determinati contenuti dell'impronta sono diversi a seconda che si tratti di marchio di artefice oppure di marchio di responsabilità.

Art. 13.

      1. Le matrici di cui all'articolo 11 sono depositate presso le camere di commercio competenti.

 

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      2. I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalità stabilite dal regolamento, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al comma 1.
      3. I punzoni di cui al comma 2 devono essere muniti dello speciale bollo, avente le caratteristiche previste dal regolamento a cura delle camere di commercio che, non oltre trenta giorni dalla data di presentazione dell'apposita richiesta, consentono la fabbricazione.
      4. I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi alle camere di commercio, per la deformazione che viene effettuata con le modalità previste dal regolamento.

Art. 14.

      1. L'assegnazione del marchio di identificazione è soggetta al versamento, alla camera di commercio competente, di un diritto di saggio e di marchio il cui importo è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive.
      2. La concessione del marchio è soggetta al rinnovo annuale e al pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello previsto per la prima assegnazione, da versare, entro il mese di gennaio di ogni anno, alla camera di commercio competente.
      3. Le imprese a cui è attribuito il marchio di artefice all'atto del rinnovo devono inoltre presentare apposita autocertificazione attestante il possesso, da parte dell'impresa, delle autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti per il regolare servizio dell'attività di produzione.
      4. Nei confronti delle imprese inadempienti alla rinnovazione prevista al comma 3, si applica l'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.
      5. Qualora il pagamento non sia effettuato entro l'anno, la camera di commercio competente provvede al ritiro del marchio

 

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di identificazione e alla cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 9, dandone comunicazione al questore affinché, se del caso, provveda al ritiro della licenza di pubblica sicurezza.
      6. Per le imprese a cui è attribuito il marchio di artefice la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 9 e il ritiro del marchio sono previsti anche per la mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 3.

Art. 15.

      1. Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo, ferma restando la loro garanzia secondo modalità stabilite dal regolamento:

          a) gli oggetti di peso inferiore a un grammo;

          b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;

          c) gli oggetti in metalli preziosi di antiquariato;

          d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;

          e) gli strumenti e gli apparecchi scientifici;

          f) le monete;

          g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca dello Stato, che, in luogo dei marchi di cui all'articolo 1, sono contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima;

          h) gli oggetti usati in possesso delle imprese commerciali;

          i) i residui di lavorazione;

          l) le leghe saldanti a base di argento, platino o palladio.

      2. La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto stesso riportata nel registro delle operazioni previsto dall'articolo 128 del testo unico delle

 

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leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
      3. L'autenticità degli oggetti in metalli preziosi di antiquariato di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti presso le camere di commercio.

Capo V
MARCHI TRADIZIONALI DI FABBRICA E SAGGIO FACOLTATIVO

Art. 16.

      1. I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli e con il marchio medesimo.
      2. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è accertato dagli organi incaricati dei controlli ai sensi dell'articolo 26 prima dell'immissione in commercio degli oggetti.

Art. 17.

      1. Le materie prime, i semilavorati e gli oggetti in metalli preziosi possono essere sottoposti ad analisi del titolo, a richiesta degli interessati, da parte dei laboratori di cui al comma 1 dell'articolo 29, che appongono sulla materia prima, sul semilavorato o sull'oggetto analizzato, un apposito marchio con le impronte indicate dal regolamento.

Capo VI
OGGETTI PLACCATI, DORATI, ARGENTATI, E RINFORZATI O DI FABBRICAZIONE MISTA

Art. 18.

      1. Salvo i casi previsti dall'articolo 19, è fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice e altre sostanze.

 

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Art. 19.

      1. È fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati e, comunque, di imprimere altre indicazioni che possono ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati o placcati.
      2. Le indicazioni del titolo e del marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi e in parte di sostanze o di metalli non preziosi; in tale caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle o iscrizioni atte a identificarli, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento.
      3. Lo stesso obbligo di cui al comma 2 sussiste nei casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedono l'introduzione, al loro interno, di mastice o di altre sostanze non preziose, in deroga al disposto di cui all'articolo 18.
      4. Per gli oggetti di cui al comma 3, il regolamento stabilisce, altresì, le modalità con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate.

Capo VII
RESPONSABILITÀ

Art. 20.

      1. Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione di rivalsa.

Art. 21.

      1. I titolari di marchi di artefice appongono il marchio di identificazione presso la propria sede. Gli stessi titolari tuttavia, previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, possono far apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti, titolari di marchi di

 

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artefice, che partecipano al processo produttivo.
      2. I titolari di marchi di responsabilità appongono il proprio marchio di identificazione nella loro sede; gli stessi titolari, previa autorizzazione scritta e sotto la loro responsabilità, possono far apporre il proprio marchio di identificazione al soggetto, in possesso del marchio di artefice, che ha fabbricato l'oggetto.
      3. Il marchio di identificazione non può essere apposto al di fuori del territorio della Repubblica.

Art. 22.

      1. È fatto divieto di apporre il proprio marchio di artefice su oggetti in metalli preziosi o su loro leghe, di fabbricazione altrui, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 21, comma 1.
      2. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono vari fabbricanti, l'obbligo dell'apposizione del marchio di artefice e dell'impronta del titolo incombe al fabbricante che cura l'immissione in commercio del prodotto finito, ad eccezione delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 21.

Art. 23.

      1. È fatto divieto ai produttori, agli importatori e ai commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.
      2. È fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti in metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale.
      3. Il divieto di cui al comma 1 non riguarda gli oggetti realizzati dal produttore su commissione di una impresa assegnataria di marchio di responsabilità.
      4. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non riguarda gli oggetti di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, e quelli elencati all'articolo 15.

 

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Art. 24.

      1. I fabbricanti, assegnatari del marchio di artefice, i venditori di materie prime e gli importatori, assegnatari del marchio di responsabilità, assumono tutte le responsabilità e gli oneri imposti dalla presente legge e dal regolamento all'atto in cui le materie prime e gli oggetti in metalli preziosi lasciano la loro sede.
      2. Le imprese che commerciano semilavorati e prodotti finiti di fabbricazione altrui, sui quali appongono il proprio marchio di responsabilità, assumono tutte le responsabilità e gli oneri imposti dalla presente legge e dal regolamento all'atto in cui pongono in commercio tali oggetti.

Art. 25.

      1. Nei documenti che accompagnano le vendite di semilavorati e di oggetti in metalli preziosi importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, con l'eccezione di cui all'articolo 7, comma 3, deve essere indicato il Paese di origine.
      2. I commercianti all'ingrosso ed i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto della merce, la effettiva corrispondenza di essa alle indicazioni riportate nei documenti che li accompagnano, nonché la presenza e la leggibilità delle impronte del marchio e del titolo impresse sugli oggetti e ogni altra eventuale indicazione la cui presenza è imposta o consentita dalla presente legge o dal regolamento.

Capo VIII
VIGILANZA

Art. 26.

      1. L'attività di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi è esercitata dal personale delle camere di commercio, anche nei confronti di coloro

 

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che producono, importano o rivendono oggetti placcati, argentati o rinforzati o di fabbricazione mista.
      2. Il personale di cui al comma 1 deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso teorico-pratico di formazione.

Art. 27.

      1. Agli effetti dell'articolo 57 del codice di procedura penale, il personale delle camere di commercio, durante l'espletamento e nei limiti del servizio di vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge, ha funzioni di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
      2. Ai fini della sua identificazione, il personale di cui al comma 1 deve essere dotato di una speciale tessera, munita di fotografia, rilasciata dalla camera di commercio di appartenenza.

Art. 28.

      1. Il personale della camera di commercio che esercita funzioni di vigilanza ai sensi degli articoli 26 e 27 effettua visite ispettive anche non preannunciate. A tale fine ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

          a) prelevare campioni di materie prime portanti impresso il titolo dichiarato, di semilavorati e di oggetti in metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e per gli oggetti finiti mediante analisi da eseguire presso i laboratori di cui all'articolo 29;

          b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;

          c) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso.

 

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      2. Del prelevamento di cui al comma 1, lettera a), che può essere effettuato solo da personale con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 27, viene redatto verbale in presenza del proprietario o di persona che, nell'occasione, lo rappresenta.
      3. Il verbale di cui al comma 2 deve specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche e il marchio di identificazione dell'oggetto e della materia prima lavorata.

Capo IX
LABORATORI DI SAGGIO E DI ANALISI

Art. 29.

      1. I laboratori che effettuano le analisi previste dal regolamento sugli oggetti in metalli preziosi, il saggio degli stessi e che rilasciano le relative certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle camere di commercio o appartenere alle stesse o a loro aziende speciali.
      2. I laboratori di cui al comma 1 devono risultare comunque accreditati quali laboratori di prova per la determinazione del titolo dei metalli preziosi da un organismo aderente all'Ente europeo di accreditamento.
      3. I laboratori di cui al comma 1 devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con imprese assegnatarie del marchio di identificazione.
      4. I laboratori interessati all'abilitazione alla effettuazione delle analisi previste dal regolamento devono presentare apposita domanda alla camera di commercio competente, corredata della documentazione comprovante:

          a) l'accreditamento da parte di un organismo di cui al comma 2;

          b) la dotazione organica del personale addetto al laboratorio con le relative qualifiche professionali;

 

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          c) l'attrezzatura del laboratorio destinato alle operazioni di saggio dei singoli metalli preziosi, per i quali è richiesta l'abilitazione.

      5. Il personale del laboratorio abilitato è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

          a) divieto di esercitare, sia in proprio, direttamente o indirettamente, sia alle dipendenze di terzi o in collaborazione o in società con terzi, qualsiasi attività di commercio o di lavorazione nel settore dei metalli preziosi;

          b) divieto di eseguire, in proprio, nel laboratorio al quale è addetto, analisi e ricerche che non sono per conto del laboratorio stesso;

          c) rispetto del segreto professionale.

      6. La vigilanza e il controllo sui laboratori di cui al presente articolo sono esercitati dall'organismo che ha provveduto al loro accreditamento di cui al comma 2.
      7. Le camere di commercio competenti esercitano la vigilanza amministrativa sulla conservazione, da parte dei laboratori abilitati, dell'accreditamento di cui al comma 2.

Art. 30.

      1. Ai fini dell'articolo 29, le analisi sono eseguite con i metodi prescritti dal regolamento e non danno luogo ad indennizzo. I risultati delle analisi devono essere indicati in appositi certificati.

Art. 31.

      1. La parte interessata può richiedere la revisione delle analisi effettuate da uno dei laboratori di cui all'articolo 29 della presente legge nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

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Art. 32.

      1. I campioni e gli oggetti prelevati per le analisi e i residui dei campioni e degli oggetti stessi, sottoposti a saggio, sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge.
      2. Nel caso in cui i campioni e gli oggetti prelevati per il saggio non risultino rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge, la camera di commercio competente dispone, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la confisca degli stessi e dei loro residui.
      3. Qualora all'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegua il rapporto all'autorità giudiziaria, i campioni e gli oggetti prelevati per le analisi e i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono conservati a disposizione della citata autorità giudiziaria, sino alle determinazioni conclusive adottate dalla stessa.

Capo X
CERTIFICAZIONI AGGIUNTIVE

Art. 33.

      1. Allo scopo di garantire la conformità alle disposizioni della presente legge, sono ammesse certificazioni aggiuntive.
      2. Al fine di cui al comma 1, il fabbricante o il suo mandatario ha facoltà di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio di cui all'articolo 29 oppure da un organismo di certificazione accreditato dall'Ente europeo di accreditamento competente per il settore produttivo dei metalli preziosi.
      3. I criteri per l'individuazione degli organismi di certificazione di cui al comma 2 sono stabiliti dal regolamento.
      4. Ai sensi del presente articolo, i laboratori e gli organismi di certificazione svolgono periodicamente presso il fabbricante controlli sugli oggetti pronti per la vendita. Le modalità di tali controlli, mediante

 

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prelievi di campioni di oggetti ed i relativi esiti delle analisi di saggio, sono stabilite dal regolamento.

Capo XI
SANZIONI

Art. 34.

      1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

          a) chiunque produce, importa, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti in metallo comune ovvero dorati, argentati e placcati muniti del marchio di identificazione, o solo del titolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. La stessa sanzione si applica anche a chi produce, importa, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti in metallo prezioso nel cui interno, con le eccezioni previste al comma 2 dell'articolo 19, sono stati introdotti metalli non preziosi od altre sostanze;

          b) chiunque produce o pone in commercio materie prime e loro leghe il cui titolo risulta inferiore a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro;

          c) chiunque produce, pone in commercio o detiene per la vendita materie prime, semilavorati e oggetti in metalli preziosi muniti di marchi del titolo diversi da quelli legali ovvero con indicazioni letterarie o numeriche che possono confondersi con i marchi previsti dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro;

          d) chiunque produce, ovvero garantisce con il proprio marchio di responsabilità,

 

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semilavorati od oggetti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di oltre 7 millesimi a quello legale impresso, tenuto conto delle tolleranze di cui al comma 6 dell'articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque pone in commercio o detiene per la vendita semilavorati od oggetti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di oltre 7 millesimi a quello legale impresso, tenuto conto delle tolleranze di cui al comma 6 dell'articolo 4, salvo che dimostri che egli non ne è il produttore né il responsabile e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;

          e) chiunque, nel periodo di trecentosessanta giorni, viola per la terza volta le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro;

          f) chiunque produce o importa materie prime, semilavorati od oggetti in metalli preziosi senza avere ottenuto l'assegnazione del marchio di identificazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro;

          g) chiunque usa marchi assegnati ad altri, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 21, ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro;

          h) chiunque importa oggetti in metalli preziosi da Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo privi del marchio che identifica il Paese di origine, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro;

          i) chiunque utilizza i propri marchi di identificazione diversamente da quanto stabilito dall'articolo 21, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro;

          l) chiunque appone il proprio marchio di artefice su semilavorati o su oggetti in metalli preziosi di fabbricazione altrui, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo

 

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21, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.

      2. Per le violazioni elencate al presente comma si applicano unicamente le sanzioni amministrative seguenti:

          a) chiunque produce, ovvero garantisce con il proprio marchio di responsabilità, semilavorati od oggetti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore a quello legale impresso di non più di 7 millesimi, tenuto conto delle tolleranze di cui al comma 6 dell'articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.500 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque pone in commercio o detiene per la vendita semilavorati od oggetti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore a quello legale impresso di non più di 7 millesimi, tenuto conto delle tolleranze di cui al comma 6 dell'articolo 4, salvo che non dimostri che egli non ne è il produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;

          b) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime, semilavorati od oggetti in metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro;

          c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime, semilavorati od oggetti in metalli preziosi muniti di marchi di identificazione o del titolo illegibili e diversi da quelli legali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

          d) chiunque, nella vendita di semilavorati o di oggetti importati da Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo viola quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 25, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

          e) chiunque utilizza marchi tradizionali di fabbrica o sigle particolari che contengono indicazioni atte ad ingenerare

 

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equivoci con il marchio di identificazione o con l'indicazione del titolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

          f) chiunque smarrisce uno o più marchi e non ne fa immediata denuncia alla camera di commercio competente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

          g) nel caso di inosservanza alle disposizioni contenute nell'articolo 6, commi 1 e 2, e nell'articolo 14, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

          h) nei casi di inosservanza alle disposizioni contenute nel regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

      3. L'applicazione della sanzione di cui alla lettera e) del comma 1 dà automaticamente inizio ad un nuovo periodo di trecentosessanta giorni. Ai fini dell'applicazione di detta sanzione, copia del rapporto inerente le violazioni previste alla lettera d) del citato comma 1 e alla lettera a) del comma 2 è trasmessa alla camera di commercio dove ha la sede legale l'assegnatario del marchio di responsabilità.
      4. Ai fini degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, l'autorità competente è il segretario generale della camera di commercio competente.
      5. Nel caso in cui, a seguito di una medesima azione di sorveglianza, siano riscontrate, a carico di un unico soggetto, più violazioni alle disposizioni della presente legge, si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
      6. Nel caso in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, la sanzione si applica nei confronti della persona giuridica Gli amministratori della stessa sono obbligati in solido al pagamento della somma dovuta.
      7. Si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della

 

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legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      8. Copia del rapporto concernente taluna delle violazioni alle disposizioni della presente legge è trasmessa al questore per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Art. 35.

      1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 34 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere da questo devoluti, nella misura del 50 per cento, per il finanziamento dell'attività di vigilanza e, nella misura del 50 per cento, per realizzare iniziative di promozione e di sviluppo della qualità nel settore orafo, gioielliero e argentiero, secondo un programma predisposto dallo stesso Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore.

Art. 36.

      1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, salvo i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.
      2. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o in commercio di materie prime o di oggetti in metalli preziosi per un periodo da un minimo di quindici giorni a un massimo di sei mesi. Nella determinazione del periodo di sospensione dall'esercizio dell'attività si tiene conto del periodo di sospensione eventualmente eseguito, per i medesimi fatti, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

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Capo XII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge si applicano anche nei confronti degli assegnatari del marchio di identificazione previsto dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.
      2. Gli assegnatari di cui al comma 1 devono, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 9.
      3. La camera di commercio competente, per coloro che esercitano le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9, cui compete il marchio di artefice, conserva agli assegnatari lo stesso numero caratteristico loro assegnato ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e la stessa impronta prevista dal medesimo decreto legislativo.
      4. La camera di commercio competente, per coloro che esercitano le attività previste dall'articolo 9, diverse da quella indicata al comma 3 del presente articolo, assegna il marchio di responsabilità, le cui caratteristiche sono fissate dal regolamento, conservando agli assegnatari lo stesso numero caratteristico loro assegnato ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.
      5. I detentori dei marchi che esercitano una attività per la quale compete il marchio di responsabilità possono utilizzare i vecchi marchi per la punzonatura della produzione realizzata in conformità alla presente legge fino a quando, presso la camera di commercio competente, non siano disponibili le matrici peculiari dei marchi di responsabilità.

Art. 38.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta

 

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del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione della medesima legge.
      2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

Art. 39.

      1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37 della presente legge, il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, è abrogato.

Art. 40.

      1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.